SENTENZE

- “Sentenza Corte Costituzionale n. 9 dell’11 gennaio 2010 – Contrasterebbe con il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui al primo comma dell’art. 97 della Costituzione (anche nella forma specifica contemplata dal successivo terzo comma dello stesso art. 97) consentire l’assunzione di un numero consistente di soggetti estranei all’amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato“.
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- Sentenza n. 4009/2006 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro. (Giudice Dott.ssa Donatella Casari). Sentenza passata in giudicato – regione lazio
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- Sentenza n. 10431/2004 del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro (Giudice Dott.ssa Bracci). Sentenza passata in giudicato – regione lazio
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- Sentenza n. 4686/2007 della Corte D’Appello di Roma, sez. lavoro
sentenza passata in giudicato –  regione Lazio
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- Sentenza n. 1905/2010 del Tribunale Civile di Roma, sez. lavoro (Giudice Dott.ssa Anna Maria La Marra). Sentenza appellata – regione Calabria
I ricorrenti hanno avuto riconosciuto non solo l’assunzione ma anche la retroattività economica e giuridica dal 18 aprile 2001.
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- Sentenza Corte Costituzionale n. 194 del 16 maggio 2002.
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- Parere dell’Avvocatura dello Stato sulle riqualificazioni a seguito di sentenza n. 194/2002 della Corte Costituzionale del 6 giugno 2002, protocollo n. 389288.
Dispositivo n. 220387/03      R.G. 2003
Parte ricorrente, elettivamente domiciliata presso xxxx che la rappresenta e la difende e Ministero dell’Interno con l’Avvocatura Generale dello Stato all’udienza del  24.05.2004 Dichiara l’ illeggittimità, nei confronti della ricorrente, dell’art.10del contratto integrativo nazionale del lavoratori dell’amministrazione civile dell’Interno. Per l’effetto dichiara l’inefficacia nei confronti della ricorrente della procedura di riqualificazione disposta con il D.M. 18 aprile 2001 per la copertura di 2021 posti nell’ambito della posizione economica B1, profilo di coadiutore. Ordina al Ministero dell’Interno l’assunzione della ricorrente con effetto, sotto il profilo economico e giuridico, dalla data del 18 aprile 2001. Condanna altresì il Ministero dell’Interno a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3000,00 oltre IVA e cpa il Giudice Daniela Bracci .
Corte d’Appello di Roma sezione lavoro sentenza n. 4686/2007
Secondo l’orientamento più recente, e condivisibile della Cassazione l’espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione fa nascere nel candidato utilmente collocato un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione. .
Sentenza Cassazione sezioni unite n. 8951 del 16 aprile 2007
La Suprema Corte ha ritenuto nulla la delibera di un ente che, successivamente all’approvazione della graduatoria, aveva ritenuto di dover coprire i posti vacanti con concorsi interni e non mediante nuove nuove assunzioni.
Scorrimento di graduatorie concorsuali
Pubblicata il 15 settembre 2010
(omissis)
FATTO e DIRITTO
Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 6 ottobre 2004, si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 6161/03 del 10 luglio 2003 (che non risulta notificata), nella quale era dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al mancato scorrimento di una graduatoria di idonei, formata in esito al concorso pubblico per esami indetto con D.M. 20 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 6.5..1995 (4^ serie speciale) per la copertura di n. 984 posti di coadiutore archivista (IV q.f.), da destinarsi alla sede della Regione Siciliana.
Detto scorrimento, secondo gli appellanti, sarebbe stato da effettuare per il 40 % dei posti resisi successivamente disponibili – come evidenziato dagli interessati con diffida notificata il 9 ottobre 2000 – a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 288 del 1999, con conseguente illegittimità della procedura di riqualificazione del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, indetta con decreto dirigenziale in data 30 marzo 2001.
Dagli atti di causa emergeva come la citata Amministrazione avesse, viceversa, sottolineato l’applicabilità dell’art. 20 della legge finanziaria n. 488 del 1999, che imponeva la preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri (nella fattispecie non pervenuta) per le assunzioni degli idonei di cui trattasi, fatta salva peraltro la priorità dell’assunzione dei vincitori dei concorsi, successivamente espletati. Nella sentenza appellata si riteneva che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario, a norma dell’art. 63, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di questione relativa all’assunzione del personale, in quanto tale riferibile al rapporto di lavoro privatizzato anche ove la controversia coinvolgesse atti presupposti; in sede di appello, gli interessati prospettavano invece la non corretta lettura della normativa di riferimento, rientrando lo scorrimento delle graduatorie in questione nella materia concorsuale, rimasta nella giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito, infine, venivano ribadite le censure già prospettate in primo grado di giudizio. L’Amministrazione appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Premesso quanto sopra, non può non essere richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le vicende, inerenti la formazione e lo scorrimento di graduatorie concorsuali, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato d.ggs. n. 165 del 2001, in base al quale “restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 7691, 22 giugno 2004, n. 4447 e 21 luglio 2003, n. 4207).
Tale indirizzo merita condivisione, essendo l’ingresso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali le modalità dello scorrimento stesso – anche connesse a procedure concomitanti, secondo precisi parametri normativi – così come la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi, autonomamente rilevanti, della procedura selettiva finalizzata al reclutamento: procedura antecedente rispetto all’atto di assunzione vero e proprio, e governata da regole pubblicistiche implicanti, appunto, una selezione, ovvero valutazioni di discrezionalità tecnica.
A tale fase di esercizio del pubblico potere corrispondono interessi legittimi, indirizzati alla pretesa del rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione: parametri – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del giudice amministrativo e che, con la formula legislativa testé ricordata e di cui qui si verte, hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale vanno perciò affidate solo le controversie relative alla concreta instaurazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato tra amministrazione e dipendenti.
Per quanto sopra l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata; non possono invece essere esaminate le questioni di merito, risultando la questione dedotta in giudizio suscettibile di rinvio al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; appare infatti ravvisabile quel “difetto di procedura” della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l’effetto devolutivo dell’appello, a differenza di quanto avviene in caso di erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata (cfr in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 6 dicembre 1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7 giugno 2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10 maggio 2005, n. 2348, 14 aprile 2008, n. 1605 e 2 ottobre 2008, n. 4774).
Per le ragioni esposte, in conclusione, l’appello in esame deve essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, valutato il comportamento processuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione VI – ACCOGLIE l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 6161/03 del 10 luglio 2003; RINVIA gli atti al medesimo Tribunale, per la pronuncia al medesimo spettante a norma dell’art. 1, comma 1, l. n. 1034 del 1971; COMPENSA le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(omissis)
NEWS
Il Ministero dell’ Interno, è stato condannato al pagamento di 100000,00 euro più le spese legali in favore della ricorrente della Calabria, ancora non sappiamo se questi centomila euro devono essere corrisposti a titolo risarcitorio oppure per gli stipendi non percepiti dal 18 aprile 2001. Tuttavia, attendiamo le motivazioni della sentenza.  Questa ennesima condanna conferma il comportamento illegittimo del Ministero rispetto agli idonei del concorso a 984 Coadiutori.  Ci auspichiamo e siamo convinti che,  seguiranno altre sentenze come questa.
A breve verrà indicato il testo integrale della sentenza.


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IDONEI AL CONCORSO PER 984 COADIUTORI

Questo blog  nasce dall’esigenza di mettere insieme tutti coloro che hanno partecipato e conseguito l’idoneità al concorso pubblico per 98...