In atto, ci sono ricorsi pendenti dinnanzi al Tribunale
Civile di Roma sezione lavoro di idonei delle seguenti Regioni:
Puglia – Sardegna – Calabria – Sicilia
Ministero interno – boll. uff. del personale 33
Quarta qualifica – Posizione economica B 1
Assunzione
Decreto Ministeriale 23 luglio 2009
Visto alla Ragioneria n. 8326 il 4 agosto 2009
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1995, registrato alla Ragioneria Centrale
il 18 aprile 1995 (n. 119), con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per
esami, a complessivi 984 posti di coadiutore dell’Amn-iinistrazione civile dell’Interno,
di cui 46 posti da destinare a sedi della regione Calabria;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1999, con il quale è stata approvata la
graduatoria relativa al predetto concorso e sono stati dichiarati i vincitori del concorso
stesso;
Considerato che la sig.ra Maria Griffo, quale candidata idonea collocata al 62°
posto della graduatoria del citato concorso pubblico, ha prodotto, in data 29 settembre
2004, ricorso al Tribunale di Catanzaro ex articolo 700 c. p. c. chiedendo, in via
d’urgenza, che venisse ordinata a quest’Amministrazione la sua immediata assunzione
in quanto la stessa, anziche effettuare lo scorrimento della graduatoria in questione,
aveva proceduto a stabilizzare i lavoratori socialmente utili in servizio presso
la Prefettura
– Ufficio territoriale del Governo di Crotone con il medesimo profilo
professionale dell’interessata;
Vista l’ordinanza del 22 dicembre 2004 con la quale il giudice del lavoro del
Tribunale di Catanzaro ha intimato a quest’Amministrazione di stipulare con la
ricorrente il contratto individuale di lavoro relativo al profilo professionale di coadiutore
amministrativo contabile nell’ambito della regione Calabria;
Tenuto conto che questo Dicastero, con nota dell’11 febbraio 2005 indirizzata
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha proposto reclamo avverso la
suddetta ordinanza;
Vista l’ordinanza in data 23 maggio 2005 con la quale il Tribunale di Catanzaro
ha rigettato il reclamo proposto da quest’Amministrazione avverso l’ordinanza
emessa dal medesimo Tribunale il 22 dicembre 2004;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2005 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza
del Tribunale di Catanzaro del 23 maggio 2005, la sigra Maria Griffo,
quale idonea del concorso pubblico in argomento, è stata assunta nei ruoli dell’Amministrazione
civile dell’Interno ed assegnata alla Questura di Crotone con il profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione
economica B1, a decorrere dal 26 settembre 2005, fermo ed impregiudicato ogni
ulteriore provvedimento dell’Amministrazione all’esito del giudizio di merito;
Vista la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1045 del 16 maggio 2007, notificata
il 19 dicembre 2008 e passata in giudicato il 18 gennaio 2009, con la quale
il giudice del lavoro ha disposto che l’assunzione della sig.ra Maria Griffo debba
decorrere dal 1° gennaio 2004, data di stipulazione del contratto individuale di lavo
Quarta qualifica – Posizione economica B 1
Assunzione
Decreto Ministeriale 23 luglio 2009
Visto alla Ragioneria n. 8326 il 4 agosto 2009
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1995, registrato alla Ragioneria Centrale
il 18 aprile 1995 (n. 119), con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per
esami, a complessivi 984 posti di coadiutore dell’Amn-iinistrazione civile dell’Interno,
di cui 46 posti da destinare a sedi della regione Calabria;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1999, con il quale è stata approvata la
graduatoria relativa al predetto concorso e sono stati dichiarati i vincitori del concorso
stesso;
Considerato che la sig.ra Maria Griffo, quale candidata idonea collocata al 62°
posto della graduatoria del citato concorso pubblico, ha prodotto, in data 29 settembre
2004, ricorso al Tribunale di Catanzaro ex articolo 700 c. p. c. chiedendo, in via
d’urgenza, che venisse ordinata a quest’Amministrazione la sua immediata assunzione
in quanto la stessa, anziche effettuare lo scorrimento della graduatoria in questione,
aveva proceduto a stabilizzare i lavoratori socialmente utili in servizio presso
professionale dell’interessata;
Vista l’ordinanza del 22 dicembre 2004 con la quale il giudice del lavoro del
Tribunale di Catanzaro ha intimato a quest’Amministrazione di stipulare con la
ricorrente il contratto individuale di lavoro relativo al profilo professionale di coadiutore
amministrativo contabile nell’ambito della regione Calabria;
Tenuto conto che questo Dicastero, con nota dell’11 febbraio 2005 indirizzata
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha proposto reclamo avverso la
suddetta ordinanza;
Vista l’ordinanza in data 23 maggio 2005 con la quale il Tribunale di Catanzaro
ha rigettato il reclamo proposto da quest’Amministrazione avverso l’ordinanza
emessa dal medesimo Tribunale il 22 dicembre 2004;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2005 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza
del Tribunale di Catanzaro del 23 maggio 2005, la sigra Maria Griffo,
quale idonea del concorso pubblico in argomento, è stata assunta nei ruoli dell’Amministrazione
civile dell’Interno ed assegnata alla Questura di Crotone con il profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione
economica B1, a decorrere dal 26 settembre 2005, fermo ed impregiudicato ogni
ulteriore provvedimento dell’Amministrazione all’esito del giudizio di merito;
Vista la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1045 del 16 maggio 2007, notificata
il 19 dicembre 2008 e passata in giudicato il 18 gennaio 2009, con la quale
il giudice del lavoro ha disposto che l’assunzione della sig.ra Maria Griffo debba
decorrere dal 1° gennaio 2004, data di stipulazione del contratto individuale di lavo
ro a tempo indeterminato da parte degli ex lavoratori
socialmente utili assunti presso
professionale;
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, in esecuzione della
sentenza del Tribunale
di Catanzaro n. 1045 del 16 maggio 2007, la sig.ra Maria
Griffo è assunta nei
ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno con il
profilo professionale di coadiutore
amministrativo contabile, area funzionale II, fascia
retributiva F1 (ex B1), con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2004.
Art. 2
Con successivo provvedimento verranno determinate, previa
detrazione dei
contributi previdenziali erogati all’interessata dal datore
di lavoro privato dal 1° gennaio
al 22 ottobre 2004, le spettanze da corrispondere alla
medesima per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 25 settembre 2005,
oltre gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria, in conformità alla soprarichiamata
sentenza.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ai
giudice ordinario
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i
termini previsti dalla normativa
vigente.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi
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