Il BANDO:
- Concorso pubblico, per esami, per complessivi 984 posti di coadiutore della quarta qualifica funzionale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 43 del 6 giugno 1995).
.
LE LEGGI:
- Legge 17 agosto 1999, n. 288 – “Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999)”.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ″Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 – Supplemento ordinario n. 240).
- Legge 29 marzo 2001, n. 86, proroga la validità della graduatoria dei concorsi già espletati fino al 31 dicembre 2002, per consentire la copertura dei posti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288.
- Concorso pubblico, per esami, per complessivi 984 posti di coadiutore della quarta qualifica funzionale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 43 del 6 giugno 1995).
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LE LEGGI:
- Legge 17 agosto 1999, n. 288 – “Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999)”.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ″Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 – Supplemento ordinario n. 240).
- Legge 29 marzo 2001, n. 86, proroga la validità della graduatoria dei concorsi già espletati fino al 31 dicembre 2002, per consentire la copertura dei posti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288.
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, assunzione di idonei in altri
Dicasteri
l’articolo 80 della legge n. 289 del 2002 ha autorizzato il
Ministero dell’interno ad assumere 1.000 unità nei ruoli della Amministrazione
civile dell’interno nelle aree funzionali B e C;
Per la piena efficacia degli interventi in materia di
immigrazione e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni
internazionali, l’apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del
Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico, e’ autorizzato l’incremento
della spesa per il Ministero dell’interno di 100 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’interno viene definito il riparto tra le
singole unita’ previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni
di euro, ai medesimi fini e nell’arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e’
incrementato l’organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000
agenti ed e’ altresi’ autorizzata l’assunzione di personale dei ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno nel limite di 1.000 unita’ delle aree funzionali B e C
nell’ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi
posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il
personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell’anno 2003, 32,7
milioni di euro per l’anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l’anno 2005; per il
personale dell’amministrazione civile dell’interno 6,3 milioni di euro per
l’anno 2003, 19,3 milioni di euro per l’anno 2004, 25,3 milioni di euro per
l’anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e
dell’amministrazione civile dell’interno, di cui ai periodi precedenti, sono
disposte in deroga all’articolo 34, comma 4, della presente legge.
Contratti
- CCNL 1998/2001, art. 14.
- CINL 1998/2001, art. 10 comparto Ministero Interno.
L’articolo 80 della legge n. 289 del 2002 ha autorizzato il
Ministero dell’interno ad assumere 1.000 unità nei ruoli della Amministrazione
civile dell’interno nelle aree funzionali B e C;
il Dipartimento per la Funzione Pubblica ,
ha stabilito di assumere gli idonei del suddetto concorso;
l’articolo 80 della legge n. 289
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di
immigrazione e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni
internazionali, l’apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del
Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico, e’ autorizzato l’incremento
della spesa per il Ministero dell’interno di 100 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’interno viene definito il riparto tra le
singole unita’ previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni
di euro, ai medesimi fini e nell’arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e’
incrementato l’organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000
agenti ed e’ altresi’ autorizzata l’assunzione di personale dei ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno nel limite di 1.000 unita’ delle aree
funzionali B e C nell’ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla
copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti
massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro
nell’anno 2003, 32,7 milioni di euro per l’anno 2004 e 34,2 milioni di euro per
l’anno 2005; per il personale dell’amministrazione civile dell’interno 6,3
milioni di euro per l’anno 2003, 19,3 milioni di euro per l’anno 2004, 25,3
milioni di euro per l’anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia
di Stato e dell’amministrazione civile dell’interno, di cui ai periodi
precedenti, sono disposte in deroga all’articolo 34, comma 4, della presente
legge.
“Salve le graduatorie fino al 2015 e comunque niente nuovi
concorsi senza l’effettiva assunzione dei vincitori” – così dichiara
l’On.le Michele Scandroglio componente della XI Commissione Lavoro che oggi ha
approvato all’unanimità il testo unificato.
“Gli impegni presi con i vari comitati di vincitori di
concorso – prosegue il deputato – che giustamente lamentavano di non
trovare accesso e quindi di vedere scadere la propria possibilità di essere
assunti in quanto decadeva la validità del concorso sono stati rispettati, i
vincitori possono stare tranquilli.”
“L’approvazione all’unanimità è un’ulteriore testimonianza
dell’impegno e dell’attenzione di questo esecutivo in materia. Ma non basta, si
è anche stabilito che le amministrazioni pubbliche prima di procedere a nuovi
bandi per assunzioni a tempo indeterminato dovranno ricorrere all’utilizzo di
graduatorie già in essere quando le stesse abbiano profili professionali
adeguati.”
“Col che – conclude Scandroglio – si semplifica,
si risparmia, si esauriscono le graduatorie e si potrà dare speranze ai futuri
nuovi concorrenti.”
Roma 26 ottobre 2011
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei
nei concorsi.
TESTO UNIFICATO
Art. 1
1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie
vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all’interno di tali graduatorie
quando si tratta di procedere all’assunzione delle figure professionali
previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime
ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello
Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e
alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, all’assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni
dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici
statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono,
per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all’articolo 3, comma 61,
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo
quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le
graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al
reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4,
secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di
apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei
vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo
precedente.
3. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all’articolo 17, comma 19, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino
all’esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall’esito dei
concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere
all’indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4,
relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i
quali non si è proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori.
4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle
Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica,
contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle
graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo
personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio
2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi
elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di
coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura
massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei
dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.
6. Con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi
compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici
per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire
alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni.
7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il
bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni
singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle
procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni
informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
La vita spericolata delle graduatorie-Dario SammartinoLeggiOggi.it
Ovvero come districarsi all’interno del Milleproroghe appena
approvato
Una sollecitazione del nostro direttore mi ha spinto a dare
un’occhiata al cosiddetto decreto
milleproroghe, ufficialmente decreto legge 225/2010, convertito con
(sterminate) modificazioni dalla legge 10/2011.
Quest’ultima legge è già disponibile nel sito della Gazzetta
ufficiale, per gli arditi che vogliono sfidare la giungla in cui si è
trasformato il decreto legge con la conversione.
Magari ne parleremo un’altra volta, ma questo testo
normativo è illeggibile per il comune giurista: solo quelli che hanno ottenuto
la loro micro-norma per la soddisfazione dei loro mini-interessi, troveranno
subito ciò che cercano, gli altri rischiano di smarrirsi tra aggiunte,
modifiche e sostituzioni di disposizioni esistenti, dagli oggetti più
disparati.
Niente di nuovo, comunque, perché i lavori di taglio e
cucito sulle disposizioni preesistenti sono stati sempre fatti da tutti i
parlamenti – almeno negli ultimi trent’anni.
Per fortuna, la norma che ci interessa si trova nel comma 1
dell’articolo 1, e quindi l’abbiamo ripescata facilmente anche dalla
legge-Frankenstein di proroga.
Apparentemente è tutto semplice: l’art. 1, comma 1, del
decreto legge ha prorogato al 31 marzo 2011 alcuni termini che scadevano al 31
dicembre 2010, indicati nella tabella 1 allegata; tra questi il termine di
validità delle graduatorie dei concorsi, che era stato fissato
dall’art. 17, comma 19, decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009.
Ma è davvero così?
Il comma 19 stabilisce: “L’efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre
2010” .
Andando a ritroso, ho scovato una quantità di leggi che,
negli anni, hanno variamente prorogate la validità delle graduatorie.
Tra queste, ci interessa l’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008,
convertito dalla l. 14/2009, e modificato dall’art. 2, comma 8, d.l. 194/2009
conv in l 25/2010 (lo so, è un frullato di numeri ma non ci posso fare niente:
le leggi sono fatte così, ed è peggio per noi, se cerchiamo di capire.)
Insomma, l’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008, dopo vari lifting,
stabilisce che: “Il termine di cui all’articolo
1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31
dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo
indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni”.
L’art. 1, comma 100, l . n° 311/2004 aveva (manco a dirlo)
prorogato di un triennio la validità delle graduatorie.
L’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008 non rientra nella tabella
allegata al d.l. 225/2010 e pertanto non è stato prorogato.
Esso, però, aveva lo stesso oggetto della disposizione che
si è inteso prorogare, e cioè l’art. 17, comma 19, d.l. n° 78/2010, ma con una
significativa “estensione”: contemplava a ritroso le graduatorie approvate dopo
il 1° gennaio 1999, mentre la seconda disposizione si fermava al 30 settembre
2003.
Ballano quattro anni e mezzo, e non possiamo escludere che
ci si sia qualche graduatoria sopravvissuta. Non dobbiamo dimenticare, poi, che
la disposizione del d.l. 207/2008 prima legge era in realtà più recente rispetto
al d.l. 78/2009, perché modificata da un decreto legge successivo
Per un periodo, le due disposizioni hanno convissuto, e
forse il governo, nel varare il milleproroghe, non se n’è accorto.
Da quanto esposto, emergono alcune considerazioni. Ve le
rassegno, ma sono certo che ne troverete molte altre:
1) non avrei potuto parlarvi di quanto sopra, se non avessi
avuto dei mezzi informatici per la ricerca: le leggi sono così tante, così
complesse e così frequenti, che è impossibile fidarsi della propria memoria per
orientarsi;
2) la produzione di norme è talmente frenetica, perché
sollecitata dall’emergenza del giorno, che neanche il governo riesce a
coordinare la propria attività normativa, con quello che ha fatto qualche
settimana prima;
3) lascia perplessi che le graduatorie siano mantenute
efficaci anche per undici anni: quale preparazione può rimanere, in capo a chi
studiò tanto tempo fa?
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