CdS e TAR

Il TAR del Lazio – Roma, sezione I ter con sentenza n. 10434/2006 ha bocciato le riqualificazioni del Ministero dell’ Interno, effettuate il 20 maggio 2004, relative alla copertura di n. 517 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo appartenente all’area C.
In particolare il collegio ha ritenuto la selezione interna contrastante in modo palese con i
principi più volte espressi dalla Corte Costituzionale. Principi che possono essere così
sintetizzati:
1) Non si può fornire un peso eccessivo all’anzianità di servizio, penalizzando la formazione culturale dei dipendenti.
2) nessuno scivolamento verso l’alto è ammissibile;
3) Il concorso pubblico, resta il miglior metodo di selezione.
Il Ministero dell’Interno si appella, e con sentenza n. 2043/2010 il Consiglio di Stato accogliendo l’appello, riforma la sentenza.
Incredibilmente, la riforma della sentenza di primo grado è in favore degli idonei. Si riportano  di seguito alcuni passaggi della sentenza del Consiglio di Stato: “Ciò premesso, può, anzitutto, osservarsi che il bando non copriva tutti i posti disponibili dell’area C, ma solo una percentuale di essi prossima al 50% sicché non è utilmente invocabile il principio espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui sono illeggittime, per contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost., norme che prevedano concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti nell’area superiore.”……………”la Corte Costituzionale, dunque, non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio di accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevole soltanto quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti.
In conclusione, il Consiglio di Stato definisce rispettose le procedure di riqualificazione del personale, in cui vengono destinati una parte dei posti disponibili agli esterni.
Dalla conclusione del Consiglio di Stato, si evince chiaramente che la seconda procedura di riqualificazione dell’Interno è legittima perchè in questo caso ha lasciato il 50% dei posti disponibili per l’accesso dall’esterno. Nel caso delle prime riqualificazioni effettuate con il contratto integrativo 1998/2001 ha coperto tutti i posti disponibili (2022) interamente co il personale in servizio. Quindi, se il Consiglio di Stato si fosse espresso sulle riqualificazioni del 98/01 le avrebbe dichiarate indubbiamente illeggitime. Per tale motivo, questa sentenza è stata volutamente nascosta dai sindacati, perché confermava che l’unico elemento di illegittimità era quello di aver coperto tutti i posti disponibili col solo personale interno precludendo così l’ingresso degli idonei.


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