Il TAR del Lazio – Roma, sezione I ter con sentenza n.
10434/2006 ha bocciato le riqualificazioni del Ministero dell’ Interno,
effettuate il 20 maggio 2004, relative alla copertura di n. 517 posti nel
profilo professionale di collaboratore amministrativo appartenente all’area C.
In particolare il collegio ha ritenuto la selezione interna
contrastante in modo palese con i
principi più volte espressi dalla Corte Costituzionale.
Principi che possono essere così
sintetizzati:
1) Non si può fornire un peso eccessivo all’anzianità di
servizio, penalizzando la formazione culturale dei dipendenti.
2) nessuno scivolamento verso l’alto è ammissibile;
3) Il concorso pubblico, resta il miglior metodo di
selezione.
Il Ministero dell’Interno si appella, e con sentenza n. 2043/2010
il Consiglio di Stato accogliendo l’appello, riforma la sentenza.
Incredibilmente, la riforma della sentenza di primo grado è
in favore degli idonei. Si riportano di seguito alcuni passaggi della
sentenza del Consiglio di Stato: “Ciò premesso, può, anzitutto, osservarsi che
il bando non copriva tutti i posti disponibili dell’area C, ma solo una
percentuale di essi prossima al 50% sicché non è utilmente invocabile il
principio espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui sono illeggittime, per
contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost., norme che prevedano concorsi
interni per la copertura della totalità dei posti vacanti nell’area
superiore.”……………”la
Corte Costituzionale , dunque, non ha affatto condannato in
blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha
voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio di accesso ai posti
vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevole soltanto
quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori
(senza concorso o comunque senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali) o
concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti.
In conclusione, il Consiglio di Stato definisce rispettose
le procedure di riqualificazione del personale, in cui vengono destinati una
parte dei posti disponibili agli esterni.
Dalla conclusione del Consiglio di Stato, si evince
chiaramente che la seconda procedura di riqualificazione dell’Interno è
legittima perchè in questo caso ha lasciato il 50% dei posti disponibili per
l’accesso dall’esterno. Nel caso delle prime riqualificazioni effettuate con il
contratto integrativo 1998/2001 ha coperto tutti i posti disponibili (2022)
interamente co il personale in servizio. Quindi, se il Consiglio di Stato si
fosse espresso sulle riqualificazioni del 98/01 le avrebbe dichiarate
indubbiamente illeggitime. Per tale motivo, questa sentenza è stata volutamente
nascosta dai sindacati, perché confermava che l’unico elemento di illegittimità
era quello di aver coperto tutti i posti disponibili col solo personale interno
precludendo così l’ingresso degli idonei.
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